
Agenzia Cieffe
EFFETTO CORONAVIRUS – LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE IMMOB
EFFETTO CORONAVIRUS – LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE IMMOBILIARE/CONSULENTE DEL CREDITO NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEI DPCM DEL 9 MARZO 2020
1. E’ consentito lo svolgimento dell’attività di agente immobiliare e/o di consulente del credito (non ci sono limitazioni di orari di apertura e chiusura a differenza di bar e ristoranti), fermo restando che gli spostamenti sia al di fuori del proprio Comune che nell’ambito dello stesso siano dettati da comprovate esigenze di lavoro che potranno essere documentate mediante autocertificazione, come da modulo pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno che vi riportiamo per comodità a seguire:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf (gli spostamenti sono, altresì, consentiti solo in caso di necessità, nonché per motivi di salute, oltre che ovviamente per il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza)
2. Le agenzie immobiliari e/o gli uffici nei quali si erogano servizi di consulenza del credito, nello svolgimento dell’attività devono garantire l’ingresso della clientela con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche della propria struttura e comunque in modo tale da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (e ferme restando le precauzioni di cui al punto 8) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. I titolari delle agenzie/uffici sono tenuti con modalità a loro discrezione (avvisi, cartelli, distanziatori, ecc.) a far rispettare tale misura. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse
3. Eventuali sopralluoghi per valutazioni o visite con clienti devono essere effettuate nel rispetto degli obblighi di cui al punto 1 e nel rispetto della distanza tra i presenti di almeno un metro, nonché delle più generali precauzioni di cui al punto 8 (pertanto sono fortemente sconsigliati sopralluoghi per valutazioni o visite con clienti in luoghi/locali pubblici o aperti al pubblico e in generale in qualunque luogo dove vi sia una concentrazione/assembramento di persone quali ad esempio pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, bar, ristoranti e locali assimilati salvo ovviamente che non siano svuotati o con un numero di persone tali da garantire ai presenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro)
4. Le agenzie immobiliari e/o gli uffici nei quali si erogano servizi di consulenza del credito presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati al coperto nei giorni festivi e prefestivi devono rimanere chiusi mentre nei giorni feriali potranno rimanere aperte pur garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse
5. Devono essere adottate, in tutti i casi possibili, le modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di eventuali riunioni, cosi come per eventuali corsi di formazione o eventi formativi che dovranno essere effettuati a distanza online e/o in forma di videoconferenze o webinar, mentre ogni attività che comporti il recarsi ad eventi partecipati, convegni e similari è sospesa
6. I titolari di agenzia/uffici devono, qualora sia possibile, favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie o, in ogni caso, applicare le modalità di lavoro agile (smart working, telelavoro… sostanzialmente il lavoro da casa) per ogni rapporto di lavoro subordinato (ovvero per i propri dipendenti) anche in assenza degli accordi individuali, misura che può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ossia 31 luglio 2020) nel rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
7. Titolare, collaboratori o dipendenti che hanno sintomi di infezione respiratoria e febbre (da 37,5° C in su) devono rimanere a casa e pertanto non recarsi al lavoro così ovviamente coloro che sono sottoposti a misure di quarantena in quanto risultati positivi al virus
8. L’attività di agente immobiliare e/o di consulente del credito potrà continuare ad essere svolta nel rigoroso rispetto delle generali misure igienico-sanitarie prescritte, quali:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione nelle proprie agenzie/uffici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
c) evitare abbracci e strette di mano
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
9. Tali prescrizioni igienico-sanitarie dovranno essere osservate rigorosamente sia nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori che nei confronti della clientela e non solo all’interno dei propri uffici ma anche presso le abitazioni e/o luoghi oggetto di sopralluoghi/visite e/o durante i percorsi per arrivare ad essi (es. accompagnamento del cliente in auto alla visita/sopralluogo..)
10. Tali linee guida sono valide dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 salvo aggiornamenti e/o proroghe che saranno debitamente comunicate